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19/02/2026
00:48

Codice di autoregolamentazione per la propaganda elettorale

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W.T. Communication S.r.l., con sede legale in Viale Vittorio Veneto n. 96, 96014 Floridia (SR), Partita IVA 01254570896, nella sua qualità di società editrice della testata giornalistica-telematica “TAM TAM”, con concessionaria pubblicitaria MediaEgo S.r.l., sita in S.S.124 – Km.110, 96014 Floridia (SR), Partita IVA: 01733170896, nell’ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti e degli emanandi regolamenti di attuazione, per la raccolta di propaganda elettorale, porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione:

1. Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, la concessionaria pubblicitaria MediaEgo S.r.l. raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare su www.tamtamtv.it, secondo le regole sotto indicate.

2. Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:
a) banner pubblicitari con indicazione del nome del candidato, claim, lista e partito politico.
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, anche se succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori.
Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo. (art.2 legge 515/93).

3. La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta alla concessionaria pubblicitaria MediaEgo S.r.l., contattando il numero di telefono 388 1407873, oppure via mail all’indirizzo direzione@medextv.it

4. Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via e-mail) di norma 6 giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

5. Le tariffe, secondo quanto disposto dall’art.3 del Regolamento del Garante. saranno le seguenti: Banner Leaderboard home a rotazione 1025×90 pixel: euro 1.000,00 + IVA fino a fine campagna elettorale, Banner home a rotazione 300×250 nella colonna a destra: euro 500,00 + IVA fino a fine campagna elettorale. Il materiale dovrà essere inviato già pronto per la pubblicazione in formato JPG, GIF o anche in flash. Non si praticano sconti quantità, né altri sconti. Per formati e quantità diversi da quelli su elencati quali: video, redazionali o spazi in più parti del giornale etc. si applicano condizioni particolari, di volta in volta concordate. Non saranno riconosciute in alcun modo le commissioni d’agenzia.

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione:
– in contanti
– con assegno
– a mezzo bonifico su conto corrente bancario sugli estremi indicati sull’ordine.

Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

6. In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e dei regolamenti in attuazione, al fine di GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO IN CONDIZIONI DI PARITA’ e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) l’Editore comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. L’Editore concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile l’Editore procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte le categorie interessate.
b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, l’Editore si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

7. La vendita sarà effettuata presso la concessionaria pubblicitaria MediaEgo S.r.l. Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)…”(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515).

Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:
a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;
b) i candidati o loro mandatari. il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorre la preventiva autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario.

La fattura andrà emessa a:
a) segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
b) candidati o loro mandatari;
c) organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

8. La concessionaria pubblicitaria dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione (come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515).

Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 21
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su
quotidiani e periodici)
1.
Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme
ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi
attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione
di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato
possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante
la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato,
nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,
di analoga diffusione.
37/26/CONS
23
2.
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per
collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali
dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso
cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a)
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione
del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale
gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b)
le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per
ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c)
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la
fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di
accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3.
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi
politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
4.
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti
politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i
listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5.
La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione
per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione elettorale. In
caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello
stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal
secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 22
(Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici)
1.
I messaggi politici referendari di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente
evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
“messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.
2.
Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al
comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 23
(Organi ufficiali di stampa dei partiti)
1.
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al
referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi
non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe
dei soggetti politici interessati al referendum di cui all’art. 2, comma 1.
37/26/CONS
24
2.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o
periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come
tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3.
I partiti, i movimenti politici e i soggetti politici interessati al referendum sono tenuti
a fornire con tempestività all’Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici
interessati al referendum.

PDF ALLEGATO:

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TAM TAM – Giornale Telematico di informazione | Testata registrata presso il Tribunale di Siracusa al n.6 in data 07/03/2003 | Direttore responsabile Prospero Dente | Direzione e Redazione: redazione@tamtamtv.it | Editore W.T. Communication S.r.l.| Numero REA SR – 112537

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